Indennità ordinaria di disoccupazione

Indennità ordinaria di disoccupazione

E’  una prestazione a sostegno del reddito concessa ai lavoratori dipendenti che a causa di licenziamento o sospensione per motivi indipendenti dalla loro volontà hanno cessato il rapporto di lavoro e si trovano senza alcuna retribuzione.

Requisiti necessari per ottenere la prestazione:
• essere disoccupato;
• aver rilasciato al Centro per l’impiego, competente per territorio, la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
• un totale di almeno un anno ovvero  52 settimane lavorative nei 2 anni precedenti;
• almeno un contributo settimanale nell’anno precedente a quello per il quale si richiede l’indennità.

Il trattamento è corrisposto:
• per un massimo di 8 mesi oppure 12 mesi qualora il lavoratore alla data del licenziamento abbia superato il 50  anno di età.

La domanda va redatta compilando:
• modulo DS 21 cui vanno allegati:
• modulo DS 22 dichiarazione del datore di lavoro
• la richiesta di detrazioni Irpef;
• il certificato d’iscrizione nelle liste dei disoccupati.

L’indennità  spetta nella misura:
• 60% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento, per i primi 6 mesi;
• 50% per i successivi 2 mesi;
• 40% per il periodo restante nel caso di lavoratori che alla data del licenziamento abbiano superato i 50 anni di età.

La domanda va presentata:
• direttamente all’INPS entro e non oltre 68 giorni dalla data del licenziamento.
• A partire dal 01 Aprile 2011 la domanda di disoccupazione potrà essere presentata all’Istituto di Previdenza Sociale esclusivamente attraverso canale telematico.

L’indennità è erogata al lavoratore:
• direttamente dall’INPS;

L’indennità è soggetta a trattenuta Irpef alla fonte, pertanto l’INPS invierà al lavoratore il modello CUD necessario ai fini della dichiarazione dei redditi annuale.

Per qualsiasi altra informazione e chiarimenti rivolgiti alla sede Feneal Uil a te più vicina.